Lo sblocca cantieri ed i possibili emendamenti

In attesa della conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri, ritroviamo nel dettaglio 122 emendamenti, che si riferiscono all’articolo 1, comma 1, letter f) del citato decreto-legge n. 32/2019 e fanno, quindi, riferimento alle modifiche introdotte all’articolo 36 del Codice dei contratti rubricato “Contratti sotto soglia”.
Si passa da emendamenti con cui si vorrebbe tornare allo stato previgente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 32/2019 (emendamento 1.112 del Senatore Valeria Sudano del PD) ad emendamenti con cui si chiede, in pratica, di allargare, ancora di più le maglie dei contratti sotto soglia.
Inoltre , a meno di clamorosi e allo stato attuale improbabili ripensamenti, in sede di conversione in legge è stata confermata la decisione del Governo di ripensare completamente la riforma del 2016 con l’abrogazione di “alcune” Linee guida ANAC vincolanti.
Le modifiche apportate dallo Sblocca Cantieri hanno, infatti, previsto l’adozione di un Regolamento (quasi) Unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nell’ambito del quale verranno assorbiti i seguenti provvedimenti:

a) il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”;
b) le Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260);
c) le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Gazzetta Ufficiale 23/03/2018, n. 69);
d) il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248 recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ex art. 89 del Dlgs.vo. n. 50/2016;
e) il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” ;
f) il Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Mentre i suddetti provvedimenti saranno sostituiti da un Regolamento (quasi) unico, resteranno in vigore (non sappiamo per quanto tempo) tutti gli altri, compresi quelli in attesa di pubblicazione, con la conseguenza che si continuerà ad avere un quadro normativo parziale e frammentato fatto dal D.Lgs. n. 50/2016, il nuovo Regolamento, Le linee guida ANAC in vigore e il vari decreti (compresi quelli ancora da emanare), oltre agli stralci di D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore, rimandando al futuro le principali criticità.
Oltremodo giova sottolineare che il D.lgs.vo n. 50/2016 integrato dalle modifiche apportate dal decreto Sblocca Cantieri contiene nella Parte IV al Titolo III, le disposizioni transitorie di coordinamento con le relative abrogazioni (ex art. 216); nel sopra citato articolo soltanto al comma 27-octies , si prevede che : “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”.
Sempre nel citato comma 27-octies non sono specificate le materie che tratterà il regolamento unico affermando, soltanto vagamente, che si tratta di “un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice”; nello stesso comma 27-octies si afferma, soltanto, che “le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento”….
Dunque ciò significherebbe che il citato Regolamento non potrà che sostituire soltanto le norme cessate e, quindi, dovrebbe trattare soltanto le seguenti materie:
requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 24, co. 2);
disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co. 5); modalità relative alle procedure relative ai contratti sottosoglia, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7); regolamento ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 89, co. 11); modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione effettuano la propria attività (art. 111, co. 1,2); livelli, contenuti linee progettazione e collaudo beni culturali (artt. 146 co.4, 147 co. 1,2, 150 co.2).

Allo stato attuale sembrerebbe che tutti i provvedimenti già adottati ed ancora da adottare previsti all’interno del vigente Codice dei contratti pubblici rimarranno in vigore anche dopo l’emanazione del regolamento.
Attendiamo fiduciosi maggiore chiarezza e semplificazione per le stazioni appalti nonché per gli operatori economici…