Le novità principali del Decreto Sblocca Cantieri…

In attesa che il decreto sblocca cantieri approdi in Gazzetta ufficiale…

Nella sostanza, il decreto sblocca-cantieri introduce disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, norme per la semplificazione dell’attività edilizia in generale e scolastica in particolare, nonché misure per eventi calamitosi.

Sarebbero 5 i punti chiave dell’intervento riformatore in materia di contratti pubblici:

  • 1 Modifiche al codice dei contratti pubblici;
  • Art 2 Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa;
  • 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;
  • 4 Commissari straordinari e interventi sostitutivi;
  • 5 Agenzia nazionale per la sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche – Andig.

In tal senso, gli strumenti utilizzati saranno i seguenti:

  1. Un Regolamento unico Codice Appalti: viene statuito un termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, entro il quale si dovrà provvedere all’unificazione di tutti i provvedimenti già emessi in attuazione del decreto 50/2016 (decreti ministeriali e linee guida Anac) attraverso un “regolamento unico” di attuazione del codice appalti che preveda:
  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • collaudo e verifica di conformità;
  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
  • lavori riguardanti i beni cultura.
  1. Soggetti subappaltatori: ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici, “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. lavori, servizi o forniture”.

La riforma apportata al codice dal Governo nel 2016 – statuiva una modifica al comma 6 dell’art. 105, disponendo che: “È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

La bozza di decreto approvata dal CdM lo scorso 20 marzo, dispone l’abolizione della norma che prevede l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, e riguardo il limite del 30%della quota subappaltabile (a seguito anche della contestazione rilevata dalla Commissione Europea nel procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia….pare sia stato introdotto il limite del 50% dell’importo complessivo di lavori, servizi e forniture da appaltare.)

  1. Anticipo del 15% del prezzo: l’anticipazione del 15% del prezzo viene esteso a tutti i tipi di appalto e non solo alle opere pubbliche.
  2. Commissari straordinari: nel testo della bozza del decreto viene dedicato un capitolo per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, in particolare attribuendo potere di nomina di uno o più commissari al Presidente del Consiglio su proposta del Ministro delle infrastrutture. In particolare, ai Commissari così nominati sarà consentito assumere le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga alle leggi sui contratti pubblici, tutela ambientale e paesaggistica e del patrimonio artistico. Questi potranno altresì, “con proprio decreto”, procedere, con la sola presenza di due rappresentanti locali, a occupazioni d’urgenza ed espropriazioni. La loro approvazione dei progetti sostituirà ogni parere, autorizzazione, visto o nulla-osta.
  3. Misure per accelerare l’assegnazione degli appalti: si prevede un’estensione del criterio del massimo ribasso a tutti gli appalti di lavori sotto la soglia europea.

Difatti l’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina quelli che sono i criteri di aggiudicazione dell’appalto, indicando:

  • Il minor prezzo: l’aggiudicazione spetta a chi offre meno rispetto alla base d’asta;
  • L’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo: l’aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto qualità/prezzo;
  • L’offerta economicamente più vantaggiosa costo/efficacia: l’aggiudicazione spetta a chi offre il miglior rapporto costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96 del Codice (criterio invero quasi mai utilizzato dalle Stazioni Appaltanti).

Il Codice impone alle Stazioni Appaltanti l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo nelle seguenti ipotesi:

  1. a) nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti diretti
  2. b) nei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Il Legislatore invece permette l’utilizzo del minor prezzo solo nei seguenti casi:

  1. a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo
  2. b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  3. c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alle soglie comunitarie, solo se caratterizzati da

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. La logica del prezzo più basso per gli appalti sotto soglia sarà valida anche per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico o innovativo mentre rimarranno esclusi i servizi di ingegneria e architettura, nonché quelli di ristorazione e servizi ad elevata intensità di manodopera. Molti tecnici del settore ritengono, che attraverso questa formula normativa si tornerà a privilegiare il criterio del minor prezzo in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Affidamento dei lavori in base al progetto definitivo semplificato per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti, in quanto in questi casi occorrerà almeno una relazione generale, l’elenco dei prezzi, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza, costi della sicurezza.

Questa è sicuramente una novità alquanto rilevante che consentirà alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti, sulla base di un progetto definitivo, omettendo il progetto esecutivo.

  1. Affidamento di lavori da 40 mila a 150 mila euro e per servizi e forniture da 40 mila a 221 mila euro: il decreto prevede il passaggio da 10 invitati a 3 invitati. La soglia per l’affidamento di lavori con procedura negoziata passa a 350.000 euro, per cui l’invito a 10 operatori e a 15 imprese scatteranno solo se al di sopra della suddetta soglia e fino a 1 milione di euro. L’ affidamento sarà possibile nella formula dell’amministrazione diretta per lavori fra 150 mila e 350 mila euro. Viene inoltre disposta l’Inversione della verifica dei requisiti: con il decreto sblocca cantieri, le stazioni appaltanti potranno ora decidere di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ma dovranno essere effettuare sull’aggiudicatario e a campione anche sugli altri partecipanti.
  2. Infine, coerente con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, si prevede che, in luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti e ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissioni.

In relazione all’influenza del Decreto Sblocca Cantieri in materia edilizia (Dpr n. 380 del 2001) ex art. 2 bis ….pur rimanendo ferma la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali(il tutto al fine di incentivare la ripartenza dell’edilizia privata) .